Legge di bilancio 2026: l’emendamento sui pagamenti del gratuito patrocinio e il rischio di un arretramento nella tutela delle donne e delle vittime di violenza

Nel contesto della legge di bilancio 2026 è stata introdotta una disposizione che incide sulle modalità di pagamento dei compensi dovuti ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma prevede verifiche su eventuali debiti fiscali e il pagamento prioritario delle somme all’agente della riscossione, con la corresponsione al professionista della sola eventuale eccedenza. Tale disciplina si applica anche ai compensi maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.Legge di bilancio 2026

Si tratta di una scelta che, pur collocandosi nell’alveo delle esigenze di finanza pubblica, solleva interrogativi politici e giuridici di rilievo. In particolare, appare necessario valutarne con attenzione gli effetti concreti su uno strumento che riveste un ruolo essenziale nella garanzia del diritto di difesa e nell’effettivo accesso alla giustizia.

È un dato strutturale, ampiamente documentato, che nell’avvocatura persista un significativo divario di reddito tra uomini e donne. In tale contesto, l’introduzione di meccanismi suscettibili di determinare ritardi, decurtazioni o incertezza nella liquidazione dei compensi rischia di incidere in modo sproporzionato su chi opera in condizioni economiche più fragili, contribuendo ad ampliare un gender gap che l’ordinamento è invece chiamato a ridurre.

La questione assume un rilievo ancora più delicato con riferimento agli ambiti nei quali il patrocinio a spese dello Stato è maggiormente utilizzato, come il diritto di famiglia e la tutela delle vittime di violenza. Per i reati riconducibili al cosiddetto codice rosso, il legislatore ha previsto l’accesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, proprio al fine di assicurare una tutela effettiva e immediata alle vittime. Interventi che incidono sulla sostenibilità economica di tali incarichi rischiano di compromettere la logica stessa di questa scelta di civiltà giuridica.

Il nodo centrale non è la difesa di interessi di categoria, ma la coerenza complessiva del sistema. Se il patrocinio a spese dello Stato è concepito come strumento di garanzia dei diritti fondamentali, esso deve poggiare su condizioni concrete di attuabilità. In caso contrario, il pericolo è quello di trasformare una tutela rafforzata in una previsione meramente formale, priva di reale effettività.

Sotto il profilo costituzionale, la disposizione solleva interrogativi anche in relazione all’articolo 3 della Costituzione, nella sua dimensione di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza dell’azione legislativa. Una disciplina formalmente uniforme, che non distingue tra prestazioni ordinarie e attività svolte nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, rischia infatti di produrre effetti sproporzionati e irragionevoli, incidendo sull’effettività del diritto di difesa, in particolare nei procedimenti che riguardano soggetti vulnerabili.

Per queste ragioni, si impone una riflessione politica seria sull’emendamento, valutando l’opportunità di un ripensamento normativo o dell’introduzione di correttivi mirati idonei a salvaguardare il patrocinio a spese dello Stato, soprattutto nei procedimenti che riguardano le donne e le vittime di violenza.

È necessario che il Parlamento riveda l’emendamento, introducendo correttivi che escludano il patrocinio a spese dello Stato dall’applicazione della norma, al fine di evitare un arretramento nella tutela dei diritti e nella protezione delle donne e delle vittime di violenza.

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